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REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI PANIFICAZIONE A OTTAIANO.
Di Admin (del 09/02/2021 @ 01:29:43, in ARTICOLI , linkato 231 volte)
A dì tre settembre 1809 nel soppresso convento di San Francesco di Paola della Comune di Ottajano. Uniti e congregati i sottoscritti decurioni, ai quali si è proposto dal Signor Sindaco la lettura del Signor Sotto Intendente del distretto di Castellammare in data 31 dello scorso agosto………. Esaminato e ponderato il tenore della suddetta lettera, si è osservato contenere due soggetti. Primo di ritrovarsi i mezzi, onde la popolazione non resti priva del pane, che comprometterebbe la responsabilità del decurionato, non escluso il sindaco. Secondo di formarsi un piano di offerta che sia accettabile e che non opponga alla solennità delle leggi. Sul primo oggetto si è unanimemente stabilito dare le premure per non dire preghiere agli attuali conduttori dei forni pubblici, acciocché provvisoriamente continuassero la panizzazzione coll’onciario finora praticato, nonostante che se gli pratica un pregiudizio, perché il loro stretto obbligo al mantenimento è in contraddizione delle leggi della libertà di panizzare, ed anche perché i medesimi hanno continuato un anno tale mantenimento, nell’atto che i rimanenti cittadini hanno goduto del beneficio di panizzare e far pane a vendere quando è piaciuto e recato utile. Per il secondo oggetto si è concluso doversi fare il seguente piano di offerta: 1) Ogni quindici giorni a spese della Comune si manderà nella dogana di Avellino per avere la fede dei prezzi del grano saragolla, dei quali l’assaggiatore ne dedurrà i prezzi alti e bassi e col prezzo medio fisserà il prezzo del tomolo di farina da bonificarsi all’appaltatore sarà del forno dell’abitato e della Campagna. 2. L’appaltatore o gli appaltatori avranno dalla Comune l’indennità della pigione tanto del forno nell’abitato, quanto per quello nella Campagna che serve loro per la costruzione del pane e la prova delle forme. 3. Il tomolo di farina deve calcolarsi per rotoli quarantasei ed il prodotto di esso in pane cotto deve dare il prezzo fisso. 4. Sarà permesso ad ogni cittadino di far pane a vendere tanto nell’abitato che nella Campagna, esponendolo però al pubblico e con essere soggetto alle stesse leggi cui sono soggetti gli appaltatori del mantenimento forzoso del pane cioè: a) Di fare il pane la notte di farina saragolla ben cotto, di buon odore, colore e peso giusto; b) Di fare il pane la notte antecedente del giorno, in cui dovrà esporlo a vendita in maniera che gli Eletti possano osservarlo ogni mattina e giudicarne la qualità; c) Sarà proibito ad ogni anno sa appaltatore sia panettiere di far pane dopo il mezzogiorno per venderlo, ma nel caso ciò dovesse farsi per qualche urgente bisogno, se ne deve passare l’avviso all’Eletto o a qualche decurione in assenza dell’Eletto, acciocché piacendolo possa osservarne la qualità. d) Trovandosi il pane di mala qualità, non fatto di farina saragolla o di peso scarso il contravventore pagherà la multa di carlini quindici per la prima volta da passarsi nella cassa delle ammende del giudicato di pace, la seconda col duplo della multa suddetta e la terza con pena correzionale. e) Che ogni panettiere cittadino, cui è permesso di fare pane e vendere nel circondario di questo Comune sia obbligato prevenire l’appaltatore o una volta per tutto l’anno della data quantità, che vorrà costruire ogni giorno e ciò per regolamento dell’appaltatore per costruire quella quantità di pane che crede necessaria per l’uso della popolazione del distretto del suo forno. Ogni contravventore pagherà la multa a tenore di quanto è descritto nell’articolo quarto. f) L’appaltatore dell’abitato egualmente che quello della Campagna deve mantenere il pane nei posti soliti e gli resta ad arbitrio di mantenere degli altri. g) Il pane di fiore carosella e di maiorica sarà permesso costruirsi dagli appaltatori e panettieri privati, ma non deve essere di peso, che di un terzo meno del pane di assisa. h) Sarà espressamente proibito di fare il pane di fiore saragolla, come quello che non è profittevole per l’uso della classe indigente. i) Ogni panettiere privato che farà il pane diverso da quello di farina saragolla o di fiore carosella o maiorica è tenuto denunciarlo all’Eletto, acciocché lo provvede secondo la sua quantità. l) Sarà passata un’indennità agli appaltatori forzosi ed anche ai panettieri privati di grani trentasei per ogni tomolo di farina di peso quarantasei rotoli a titolo di schiano, trasporto, gabella ed altro che occorre per la panizzazione suddetta. Seguono le firme dei decurioni.